CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre
2005 (artt. 82-100) e le sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)..... che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”. (art. 84 Cod. Cons.)
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.
Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui art. 20 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori
da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 89 Cod. Cons.)
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 90 Cod. cons.)
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.
11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’Art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative dovranno essere accompagnate dal versamento del 25% della quota di partecipazione
più una quota di iscrizione di e 20,00 prevista solo per la prima prenotazione annuale (valida dal 1 Novembre di
ogni anno fino al 31 ottobre dell’anno successivo). Tale quota non è rimborsabile, dà infatti diritto ad ottenere la polizza assicurativa
individuale nonchè a ricevere i nostri omaggi, programmi ed inviti a manifestazioni. il saldo dovrà essere versato
entro il 30° giorno precedente quello della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, dovrà
essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzazione la risoluzione di diritto.
I pagamenti dovranno avvenire in contanti presso la nostra sede.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto,
incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atteraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o
programma fuori catalogo.
Le quote ed i supplementi sono stati calcolati in base ai costi dei servizi, dei cambi e delle tariffe dei vettori in vigore al
14/08/2008 ed in funzione dei cambi di riferimento di B.C.E./U.I.C. relativi al giorno 14/08/2008 Euro contro: Dollaro Usa e
0,64, Franco Svizzero e 0,61, Sterlina Britannica e 1,26.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (Art. 33
lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. L’organizzatore può, senza indennità,
annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima e durante l’esecuzione del contratto si manifestino circostanze
di carattere eccezionale che la Società organizzatrice non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto
e che, se conosciute in quel momento, le avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. La Società organizzatrice può
ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di 40 viaggiatori non sia stato raggiunto, a condizione
che questa fase sia portata a conoscenza del consumatore almeno 20 giorni prima della data in cui il viaggio doveva
avere inizio.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precdente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusiione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella
scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
A) Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno:
20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno prima della partenza
50% della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno prima della partenza
70% della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno prima della partenza
85% della quota di partecipazione dal 3° al 2° giorno prima della partenza
Nessun rimborso spetterà dopo tale termine.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di espatrio.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione.
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi
di cui alla lettera d) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di
servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto
a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori
di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della
partenza.
13. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
CENTRALE operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori
dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il ministero degli affari Esteri che indica espressamente se le
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione. il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze
o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare la richiesta di relativi servizi
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle
normative vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può in ogni caso essere superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il
suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato
l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONI
Praga Viaggi è coperta da Polizza Responsabilità N. 336/14/900975 Vittoria Assicurazioni. Ai sensi degli Art. 82 D.Lgs. 206
del 6/9/2005 e seguenti. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di incidenti, malattie e di integrazione sanitaria (consigliato soprattutto per i viaggi negli USA e Canada).
Per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione Europea è necessario avere con sè la tessera magnetica sanitaria rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod. E/111. La polizza assicurativa individuale Ami Assitance
garantisce la copertura delle seguenti prestazioni:
Consulenza medica, trasporto sanitario, rimborso spese mediche e di ricovero con massimale di E 258 Italia, 1032 Europa,
2066 Mondo e con franchigia di E 51, viaggio di un familiare, assistenza ai minori, prolungamento del soggiorno, rientro
anticipato, assistenza giuridica, prestito di denaro, assicurazione bagalio fino ad un massimale di E 258. Maggiori informazioni
sono descritte nel documento che viene consegnato ai partecipanti del viaggio.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei Consumatori che siano in possesso di contratto,
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dal venditore o dall’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349.
21. VARIE
Le partenze in pullman si intendono da P.zza della Vittoria. Le richieste di camere singole vengono accettate senza impegno
previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, si cercherà di proporre un
abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accettata senza impegno. Se non
fosse possibile il partecipante dovrà pagare il supplemento per la camera singola, se disponibile.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne
le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole, delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.13; art.18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc..).
APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PRAGA VIAGGI
Via Fiasella 15 r. - 16121 GENOVA - Tel. 010 586141 - Fax 010 582200